Asl Sa. Obbligo di marcatura anche per gli avvocati, che si rivolgono al Tar. E perdono

in UNISA

L’Asl Salerno applica l’obbligo di marcatura (e di orari,, più in generale-ndr) anche per gli avvocati, che non ci stanno. Fanno ricorso al Tar che gli dà torto.

Non si è costituita in giudizio, e ha vinto, l’Azienda di via Nizza avendo la meglio sul ricorso presentato da alcuni suoi legali: Walter Maria Ramunni, Emma Tortora, Gennaro Sasso, Annamaria Farano.

I fatti. Gli avvocati lamentavano la consegna  dei tesserini magnetici (ribadendo l’obbligo di marcatura, pena l’adozione di misure disciplinari)  ignorando il particolare status legato alla professione e le peculiari modalità con le quali veniva svolta la prestazione lavorativa nell’interesse dell’Ente.

Segnatamente, spiegavano che la propria attività professionale di avvocati pubblici (per giunta, nel caso di specie, dotati di qualifica dirigenziale e, come tale, senza soggezione al vincolo orario – si legge nelle carte) si svolgeva in larga parte al di fuori dell’ ufficio, con la partecipazione alle udienze presso le diverse sedi giudiziarie e con le altre attività procuratorie, con orari non preventivabili né prevedibili.

In tutta questa vicenda, l’Azienda sanitaria locale e la Regione Campania, benché ritualmente intimate, non si costituivano in giudizio.

Il DIRITTO

Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto, si legge nella sentenza del Tar che riportiamo integralmente.

“La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare (con conclusioni dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nella disamina del caso di specie) la questione – che viene sottoposta odiernamente all’attenzione del Collegio – relativa alla legittimità di misure di matrice regolamentare ed organizzativa preordinate alla verifica delle presenze (segnatamente, attraverso l’uso e il controllo di badge e tessere magnetiche) del personale dipendente di Uffici pubblici che eserciti, iscritto all’apposito albo speciale conservato presso il locale Consiglio dell’ordine, le funzioni di avvocato (c.d. pubblico).

In tale occasione, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2016, n. 2434 ha puntualizzato, in termini generali, che le prerogative di autonomia ed indipendenza, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro, che obbligano anche l’avvocato iscritto all’elenco speciale.

Pertanto, con tali provvedimenti non si realizza una “indebita ingerenza” nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè «nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente», ai sensi dell’art. 23 l. n. 247 del 2012, ma, semplicemente, si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso.

In effetti, l’art. 23 della richiamata legge professionale, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, riferisce «la piena indipendenza ed autonomia» soltanto alla ridetta «trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente» e non trasforma affatto, ex lege, l’inerente ufficio in un organo distinto e, comunque, autonomo dal resto dell’ente. Con il che, in definitiva, le predisposte misure organizzative non palesano alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura.

Sotto distinto e concorrente profilo, è del tutto evidente che la programmatica strutturazione di verifiche e controlli sull’attività lavorativa del personale non implica affatto – come paventato dai ricorrenti – che le peculiarità delle funzioni e delle mansioni esercitate (segnatamente inerenti l’assenza di orari di lavoro prestabiliti e la maggiore autonomia nell’organizzazione dei tempi) possano essere compromesse, limitate o addirittura pretermesse: e ciò in quanto l’attività di controllo e verifica, per sua natura strumentale, deve essere comunque esercitata e valorizzata in considerazione dei profili professionali volta a volta presi in considerazione (ciò che, di fatto, vale anche ad elidere le ragioni di doglianza prospettate in via subordinata, essendo – per l’appunto – evidente che gli auspicati “adattamenti” e/o “correttivi” non riguardano il controllo delle presenze e l’utilizzazione del badge in sé e per sé, ma solo le successive attività amministrative intese alla gestione delle singole e differenziate categorie di personale, ivi compresa, nei sensi chiariti, quella degli avvocati dell’ente).

2.- Il complesso delle esposte ragioni induce, in definitiva, alla complessiva reiezione del gravame.

L’obiettiva particolarità della fattispecie giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti costituite”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

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