A seguito del decreto legge 73/2017 “Obblighi vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni”, convertito con modificazione dalla legge 119 del 31/07/2017, l’ASL di Salerno ha provveduto a realizzare e pubblicare indicazioni operative. Di seguito riportiamo gli Obblighi vaccinali: prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge.Maggiori approfondimenti sono visionabili sul sito istituzionale della Asl Salerno.
Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni
Il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:
- anti-poliomielitica anti-difterica anti-tetanica anti-epatite B anti-pertosse anti-Haemophi/us influenzae tipo b anti-morbillo anti-rosolia anti-parotite anti-varicella
Tali vaccinazioni sono, pertanto, obbligatorie e gratuite e devono essere offerte in maniera attiva e
gratuita, secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.
Il calendario vaccinale regionale prevede inoltre altre vaccinazioni, fortemente raccomandate, offerte attivamente e gratuitamente a seconda dell’età (anti-meningococcica, anti-pneumococcica, ecc).
Di seguito, per ogni classe di età, calcolata alla data del 10 settembre 2017, si riportano i vaccini e le rispettive dosi che ogni soggetto deve aver ricevuto al fine di rispettare l’obbligo vaccinale:
- bambini fino a 11 mesi di vita (nati dal Ilsettembre 2016 al IO luglio 2017):
0 1 dose di vaccinazione anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, antipertosse, anti-Haemophi/us influenzae tipo b.
bambini da 12 a 17 mesi di vita (nati dal 11 aprile 2016 al IO settembre 2016):
0 2 dosi di vaccinazione anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b (è sufficiente 1 dose di Haemophilus influenzae tipo b nel caso in cui la 10 dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita).
bambini da 18 mesi di vita a 6 anni di età (nati dal 9 settembre 2010 al 10 aprile 2016):
0 2 dosi di vaccinazione anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, antipertosse, anti-Haemophi/us influenzae tipo b (è sufficiente 1 dose di Haemophilus influenzae tipo b nel caso in cui la 1 0 dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita)
0 1 dose di vaccinazione anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia bambini e ragazzi da 7 a 15 anni (nati dal 11 settembre 2001 al 10 settembre 2010):
- 4 dosi di vaccinazione anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-pertosse o 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B
- 3 dosi di vaccinazione anti-Haemophi/us influenzae tipo b (è sufficiente 1 dose di Haemophilus influenzae tipo b nel caso in cui la 1 0 dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita) o 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia.
- ragazzi da 16 a 17 anni (nati dal 10 settembre 2001 al 10 settembre 2000):
- 5 dosi di vaccinazione anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-pertosse (si specifica che 4 sono sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista in età prescolare (5-6 anni) o 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B
- 3 dosi di vaccinazione anti-Haemophilus influenzae tipo b (è sufficiente 1 dose di Haemophilus influenzae tipo b nel caso in cui la 10 dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita) o 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia.
L’età del soggetto è calcolata alla data del IO settembre 2017, presa come riferimento per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018. ln ogni riga c’è il numero delle dosi che il minore deve avere ricevuto per l’adempimento dell’obbligo vaccinale. I minori che, nel rigo corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un numero dosi inferiori a quello indicato, sono inadempienti. A titolo esemplificativo “Dal compimento dei 6 mesi a II mesi” vuole indicare dal giorno in cui si compiono 6 mesi, fino al giorno precedente il compimento dei 12 mesi di vita.La varicella è obbligatoria per i nati nel 2017. Poiché essa va fatta dopo il 120 mese di età, l’obbligo scatterà nel 2018 per i nati nel 2017 * È sufficiente 1 sola dose di emofilo b nel caso in cui la 10 dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita.
00 4 sono sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista in età pre-scolare (5-6 anni). I minori che, nella fascia corrispondente alla propria età, al IO settembre 2017 hanno un numero di dosi inferiore a quello indicato sopra sono inadempienti.
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di:
- immunizzazione per effetto della malattia naturale che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:
- presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, ex decreto ministeriale 15 dicembre 1990, disponibile presso i Servizi di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione.
- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal MMG o dal PIS sulla base del risultato di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario. Al riguardo si precisa che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata.
- ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, con specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea (es. malattia intercorrente), l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal MMG o dal PLS e l’attestazione dovrà essere acquisita dai servizi vaccinali.
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.
Il recupero dei soggetti non vaccinati
Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente necessita di una valutazione da parte del medico del Centro vaccinale, che dovrà tenere in considerazione vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini e presenza di eventuali condizioni cliniche.
Per i non vaccinati o i vaccinati parzialmente, i centri vaccinali dovranno programmare, entro il 10 settembre, le sedute vaccinali per i recuperi dei minori afferenti ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre per tutti gli altri, ciò al fine di soddisfare la richiesta dei genitori di attestazione di avvenuta prenotazione della vaccinazione. La prenotazione dovrà contenere data, ora e vaccinazione prenotata.
Per i bambini che nell’anno scolastico 2017-2018 hanno presentato attestazione di avvenuta prenotazione per l’iscrizione ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie del sistema di istruzione nazionale i recuperi vaccinali devono essere completati entro il IO marzo 2018 , data limite per la presentazione alla scuola di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale
Il Centro vaccinale accertato l’inadempimento dell’obbligo attraverso l’anagrafe vaccinale informatizzata attiva la procedura già in essere per il recupero degli inadempienti.
Qualora i genitori/tutori/affidatari non dovessero far somministrare il vaccino al minore, il centro vaccinale contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo entro il termine fissato dallo stesso centro vaccinale sarà loro comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro cento a euro cinquecento), ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti.
La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui successivamente, sarà violato un nuovo e diverso obbligo vaccinale, agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale.
La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.
La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, rappresenta motivo di esclusione dai servizi educativi servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Presentazione della documentazione
I dirigenti scolastici sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari:
- la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (è possibile autocertificare l’effettuazione delle vaccinazioni), oppure
- la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL (è possibile autocertificare l’effettuazione delle vaccinazioni)
- documentazione comprovante la necessità di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie.
L’avvenuta immunizzazione per effetto della malattia naturale potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:
- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal MMG o dal PIS sulla base del risultato di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario. Al riguardo si precisa che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata.
- presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata dal medico curante alla ASL, ex decreto ministeriale 15 dicembre 1990, disponibile presso i Servizi di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione.
La sussistenza di un accertato pericolo per la salute dell’individuo, con specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea (es. malattia intercorrente) l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni deve essere attestata dal MMG o dal PLS e l’attestazione dovrà essere acquisita dai servizi vaccinali. Tali attestazioni non essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.
La documentazione deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, mentre non lo costituisce per quelli dell’obbligo.
Per chi presenta autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno ad eccezione dell’anno scolastico 2017-2018.
Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono state previste disposizioni transitorie.
ln particolare per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata:
- entro il 10 settembre p.v. per gli asili nido e le scuole d’infanzia;
- entro il 31 ottobre per le scuole dell’obbligo.
Per chi presenta in tali date l’autocertificazione, deve essere comunque consegnata alle scuole, entro il 10 marzo 2018, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL Salerno (centri vaccinali distrettuali) entro dieci giorni dai termini sopra indicati.
ln sintesi, si riporta di seguito la documentazione necessaria all’iscrizione a scuola:
- per i minori da O a 16 anni, in linea con quanto richiesto dagli obblighi vaccinali, è necessario presentare uno dei seguenti documenti:
- libretto di vaccinazione (il genitore può portare alla scuola/asilo fotocopia del libretto vaccinale); certificato vaccinale;
- Nel caso di indisponibilità del libretto vaccinale o della certificazione, ove il genitore abbia puntualmente aderito alle convocazioni per le vaccinazioni potrà procedere con autocertificazione (vedi Modulo Autocertificazione disponibile in allegato);
attestazione di esonero definitivo/prolungato nel tempo, rilasciata dal centro vaccinale sulla base del recepimento della sussistenza di condizioni cliniche che controindicano la vaccinazione certificata da parte del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia;
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal MMG o dal PLS.
- per i minori da O a 16 anni NON in linea con quanto richiesto dagli obblighi vaccinali (Non vaccinato, Vaccinato parzialmente), al fine di attestare l’intenzione del genitore/tutore a vaccinare il minore occorre prenotarsi al centro vaccinale e presentare la richiesta di vaccinazione (anche autocertificazione) nel rispetto del calendario delle vaccinazioni obbligatorie.
La richiesta di prenotazione di norma può essere effettuata direttamente al centro vaccinale.
Semplificazione adempimenti organizzativi a partire dall’anno scolastico 2019/2020
Al fine di semplificare gli adempimenti per l’iscrizione scolastica, il decreto-legge prevede che dall’anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti (centri vaccinali), entro il 10 marzo di ogni anno, l’elenco degli iscritti, per l’anno scolastico o per il calendario successivo a quello corrente, di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.
I centri vaccinali provvederanno a restituire gli elenchi, entro il 10 giugno, indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente.
I dirigenti scolastici inviteranno i genitori/tutori/affidatari dei minori che risultano inadempienti da questa verifica a depositare presso la scuola, entro il IO luglio, la documentazione comprovante lo stato vaccinale, in modo che la scuola possa trasmettere alla ASL competente l’elenco dei minori non ancora in regola per attivare le azioni previste, a partire da quelle per il recupero dell’inadempienza.
Tale sistema semplificherà gli adempimenti a carico delle famiglie per la produzione della documentazione necessaria.
Operatori scolastici, sanitari e sociosanitari: raccolta dati sulla situazione vaccinale
Gli operatori scolastici, sanitari e sociosanitari devono presentare entro il 31 ottobre 2017 agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie presso cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Per tali operatori, compresi gli studenti dei corsi dell’area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie), è necessario promuovere attivamente la vaccinazione, soprattutto per morbillo, parotite, rosolia, pertosse, varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario, l’immunocompetenza.
fonte
www.aslsalerno.it