L’Unita’ di crisi dispone la sospensione dei ricoveri in elezione e delle specialistiche ambulatoriali ma viene sobissata da richieste di chiarimenti.
“Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, alla luce delle numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti e di intervento sulla situazione delle attività di specialistica ambulatoriale, sorge la necessità di fornire direttive e delucidazioni”, scrivono dalla Unita’ di crisi regionale e aggiungono.
In primis si ribadisce che il primario intento della detta disposizione è quello di consentire una migliore risposta organizzativa e di potenziamento delle strutture ospedaliere chiamate a ricoverare pazienti positivi al covid-19 e che gli interventi richiesti nelle attività di specialistica ambulatoriale – soprattutto nelle strutture ospedaliere – sono previste al medesimo fine. Tuttavia, è di chiara evidenza che nell’annoverare i campi di intervento delle eccezioni alla sospensione (urgenze, terapie indifferibili, oncologia, oncoematologia, dialisi, radioterapia) essi non costituiscono un elenco tassativo ma sono utili a significare che qualunque attività di specialistica che possa provocare, a giudizio medico, un danno o un mancato sollievo assistenziale non può essere soggetto a sospensione così, a prosieguo di esempio, la richiamata sospensione non può riguardare ricoveri e attività specialistiche per pazienti affetti da malattie rare e patologie immunologiche, per pazienti trapiantati, per i pazienti cronici e fragili, per quelli che presentano comorbilità, e comunque per tutti quelli che potrebbero ricevere un danno di salute a seguito della disposta sospensione previa valutazione medica.
Parimenti, si precisa che le visite di controllo, finalizzate a consentire la continuità del piano terapeutico di riferimento ed alla prescrizione o somministrazione di farmaci per i quali l’accesso alla cura è consentito solo per il tramite dei centri di riferimento accreditati, non si intende sospesa”.